Subappalto senza CCNL dell’appaltatore, l’Ispettorato dispone l’applicazione

Negli appalti pubblici ai dipendenti dalle imprese subappaltatrici devono essere riconosciuti trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente, in ragione del CCNL dal medesimo applicato. L’eventuale inosservanza di tale norma potrà essere oggetto di “disposizione” da parte degli ispettori del lavoro.

Questo, in sintesi, è quanto riporta la nota 1507/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la quale si richiama l’attenzione degli ispettorati territoriali sulle novità introdotte dall’articolo 49 del DL 77/2021, nella parte in cui, modificando l’articolo 105, comma 14, del decreto legislativo 30/2016 Appalti Pubblici (Codice degli Appalti Pubblici), collega la garanzia economica dei dipendenti del subappaltatore, nei termini sopra richiamati, «qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale».

La norma richiamata va letta, in ogni caso, con il contenuto dell’articolo 30 del Codice degli Appalti, nella parte in cui viene precisato che per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni deve essere garantito al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona e quelli il cui ambito di applicazione sia «strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione».

E se è vero che la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, tale libertà deve risultare coerente con l’oggetto dell’appalto, secondo la giurisprudenza citata nella nota dell’Ispettorato.

Pertanto, qualora vengano riscontrate, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi, quali ferie, permessi, orario di lavoro, tipologie contrattuali, condizioni inferiori a quelle previste dal CCNL applicato dall’impresa appaltatrice, poiché questa irregolarità non ha sanzione specifica, l’ispettore ha la possibilità di adottare, a carico del subappaltatore, il provvedimento di disposizione (articolo 14 del Digs 124/2004), inteso a far applicare il trattamento normativo ed economico per tutto il periodo di svolgimento del subappalto e alla conseguente rideterminazione dell’imponibile contributivo ai fini assicurativi e previdenziali, coinvolgendo, lo stesso appaltatore, quale responsabile in solido, secondo l’articolo 29 del Digs 276/2003.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore