
Facciamo seguito alla nostra circolare n. 946-25, per ricordare che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato nuove FAQ sul Portale RENTRI, fornendo importanti chiarimenti sull’emissione e sulla gestione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti digitale (xFIR).
Come noto, le Imprese edili sono obbligate ad iscriversi al RENTRI e alla tenuta digitale del FIR e del Registro di carico e scarico solo nel caso in cui dalla loro attività deriva la produzione di rifiuti pericolosi.
In caso di produzione esclusiva di rifiuti non pericolosi, invece, per le imprese edili resta consentita la gestione del FIR in modalità cartacea.
Dal 13 febbraio 2026, il FIR digitale diventerà obbligatorio per gli operatori tenuti all’iscrizione al RENTRI.
Riportiamo, di seguito, le FAQ pubblicate dal MASE:
- Sottoscrizione del FIR digitale (xFIR)
- Stampa cartacea del FIR digitale (xFIR)
- Gestione del FIR digitale (xFIR) da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione
- FIR cartaceo o digitale (xFIR) – modalità di adempimento
- Restituzione copia completa del FIR digitale (xFIR)
- Tempistiche massime per scaricare la copia completa del FIR cartaceo e digitale presente nel RENTRI:
- Trasmissione dei dati del FIR digitale (xFIR) al RENTRI
- Intermediari e Consorzi
- Quali dati vanno trasmessi al RENTRI