Polizze catastrofali: approvata la norma auspicata da ANCE in tema di copertura assicurativa degli immobili che presentano difformità edilizie

Il Parlamento è impegnato nell’esame del Decreto Legge 39/2025 recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (DDL 2333/C).

Il testo, licenziato dalla Camera in prima lettura, è stato trasmesso al Senato per la ratifica definitiva.

Informiamo i nostri Associati che, nel corso dell’iter alla Camera, grazie ad un’intensa azione associativa, è stata approvata in un testo riformulato la norma proposta dall’ANCE sul tema della copertura assicurativa degli immobili che presentano difformità edilizie: la norma prevede, in particolare, che l’assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risalga ad un periodo in cui il titolo edilizio non era obbligatorio; inoltre, che siano ammissibili alla copertura gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono.

Si tratta di un risultato importante per l’Associazione considerata la chiusura iniziale del Governo ad apportare modifiche al tema delle difformità edilizie e considerato che, rispetto al complesso delle proposte emendative presentate (130), sono stati approvati solo sette emendamenti di cui cinque a firma parlamentare e due dei Relatori.

Sul tema della locazione il Governo ha, invece, scelto di seguire una strada diversa rispetto a quella delineata dall’istanza ance: la norma approvata nel testo prevede, infatti, che qualora l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario l’avvenuta stipula della polizza, l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene che è tenuto ad utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati. In caso di inadempimento dell’obbligo di assicurazione, l’imprenditore ha comunque diritto ad una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività d’impresa a causa dell’evento catastrofale nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito.

 



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