Indisponibilità dei servizi RENTRI: dal MASE le indicazioni su come gestire il FIR Digitale

A mezzo del Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha comunicato quali sono modalità operative per la gestione del FIR Digitale nei casi di indisponibilità dei servizi RENTRI o di problemi di connessione Internet dell’operatore (cfr. circolare di ANCE EMILIA).

1. MANCANZA DI DISPONIBILITA’ DEI SERVIZI RENTRI

Con l’Allegato 1, il Decreto raccomanda agli operatori di dotarsi preventivamente di un quantitativo adeguato di FIR cartacei bianchi, vidimati digitalmente, da compilare manualmente, nei casi in cui, per mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI, NON SIA POSSIBILE:

  • vidimare il FIR digitale;
  • emettere il FIR digitale;
  • integrare il FIR digitale nel corso del trasporto;
  • integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario;
  • trasmettere al RENTRI i dati del FIR digitale;
  • restituire al produttore/detentore e al trasportatore la copia completa del FIR digitale mediante i servizi di supporto;
  • scaricare il certificato di firma remota RENTRI;
  • configurare i dispositivi mobili.

 

2. INDISPONIBILITA TEMPORANEA DI CONNESSIONE INTERNET DELL’OPERATORE O DEI SERVIZI DI AUTENTICAZIONE DIGITALE

In caso di indisponibilità temporanea della connessione Internet o dei servizi di autenticazione digitale, dovuta a cause al di fuori del controllo degli operatori e non derivanti da scarsa manutenzione o negligenza, l’Allegato 2 consente il ricorso al FIR cartaceo, in sostituzione di quello digitale, con l’obbligo di adempiere a due specifiche prestazioni:

  1. riportare nel campo “annotazioni” la dicitura “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026”;
  2. compilare la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet (riportata in Appendice all’Allegato 2) e trasmetterla, via PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it, entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità.

 

Ricordiamo, altresì, che a decorrere dalle 00.00 di oggi, Mercoledì 18 febbraio 2026,non sarà più consentito l’utilizzo delle modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 (cfr. circolare di ANCE EMILIA).