CILA Superbonus, i vecchi titoli abilitativi restano validi

Con il comma 13-ter dell’articolo 119 del d.l. 34/2020, introdotto dal d.l. 77/2021, in vigore dal 1°giugno 2021, la CILA diventa il titolo abilitativo per tutti gli interventi che accedono al 110% ed è previsto che la decadenza del beneficio fiscale scatti, in sostanza, solo nel caso di mancata presentazione della CILA o di interventi realizzati in difformità della CILA. Il 30 luglio il decreto viene convertito e il modello CILAS, dopo l’approvazione in Conferenza Unificata, viene pubblicato sul portale del Ministero della Funzione Pubblica il 4 agosto del 2021.

Quindi, a partire dal 1° giugno 2021 tutti gli interventi che ricadono nel perimetro del superbonus, con la sola esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione dell’edificio, devono essere avviati a seguito di presentazione di CILA. A partire, poi, dal 5 agosto tutti questi interventi devono essere avviati con la presentazione del nuovo modello unificato CILA Superbonus o, più semplicemente, CILAS.

Per chi avesse avuto degli interventi già in itinere finalizzati al Superbonus in data antecedente al 1° giugno, secondo la guida ANCI del 29 luglio scorso, è possibile «sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA Superbonus».

In questo secondo caso, il modello CILAS prevede che si possa indicare il titolo edilizio con cui sono stati iniziati i lavori e che si possa richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti. Non c’è, però, un obbligo di presentazione della CILAS legato a una possibile decadenza del beneficio fiscale, in quanto il titolo iniziale resta legittimo e valido.

Discorso simile per chi, dopo il 1°giugno ma prima del 4 agosto, si sia trovato a presentare la vecchia CILA senza avere a disposizione il nuovo modello unico: potrà tranquillamente procedere con i lavori senza ulteriori incombenze.

Resta, tuttavia, la facoltà del soggetto interessato di integrare la CILAS alla precedente pratica edilizia, se eventualmente più funzionale.

In questo caso, si potrà decidere se mantenere valida la documentazione progettuale già presentata oppure beneficiare di quanto stabilito nella nota dello stesso modello che recita: «L’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi».

Infine, bisogna ricordare che, per gli interventi misti che prevedono contemporaneamente opere soggette al superbonus 110% e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA Superbonus sia attivare il procedimento edilizio relativo alle opere non comprese. In questo modo, l’Agenzia delle Entrate potrà distinguere in maniera precisa la procedura relativa al 110% da quella che riguarda altri interventi che potrebbero beneficiare di bonus edilizi diversi.

Se, poi, la realizzazione degli interventi del 110% prevede anche la richiesta di atti o autorizzazioni di enti sovraordinati, la CILA Superbonus non supererà la vigente normativa in materia e, in caso di immobili assoggettati a tutela, resta ferma la necessità di acquisire prima dell’inizio lavori i relativi nulla osta da parte degli enti preposti.

 

 

Fonte: Il Sole 24 Ore



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