Cessione dei crediti – Stato dell’arte al 10 maggio 2022

Soppressione della “quarta cessione”, possibilità per le Banche di cedere sempre il credito a soggetti qualificati, possibilità di cessione dei crediti per singole annualità. Queste, in estrema sintesi, le novità degli ultimi giorni che impattano sul meccanismo della cessione dei crediti d’imposta e sui soggetti coinvolti negli interventi agevolati dal Superbonus 110% e/o dai Bonus edilizi minori (committenti, imprese, professionisti, banche e cessionari).

Di seguito, a beneficio delle Imprese Associate e sempre nell’ottica di aiutarle a orientarsi nel complesso panorama normativo in costante evoluzione, forniamo un approfondimento delle nuove disposizioni.

1) Stop alla “quarta cessione” e possibilità per le Banche di cedere sempre il credito a soggetti qualificati

L’articolo 14 del DL “Aiuti” approvato in Consiglio dei Ministri il 5 maggio u.s. (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, passibile quindi di ulteriori “limature”) modifica il comma 1 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio n. 34/2020, che ricordiamo essere la disposizione normativa di riferimento per l’esercizio dell’opzione per sconto in fattura/cessione del credito.

Il testo è stato così modificato (“barrata” la precedente versione, “in rosso” la parte nuova introdotta):

I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122 -bis , comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione

  1. b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122 -bis , comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Chi sono i clienti professionali privati citati dalla nuova versione della norma?

La risposta è contenuta nell’Allegato 3 al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29.10.2007 (https://www.consob.it/documents/46180/46181/reg_consob_2007_16190.pdf/bad28615-4a2c-40d0-b130-551000f26cdc pag. 84), così come previsto dall’articolo 6, comma 2-quinquies del decreto legislativo n. 58/1998, il Testo Unico della Finanza (https://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88) di cui riportiamo stralcio:

Si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

  1. a) banche;
  2. b) imprese di investimento;
  3. c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
  4. d) imprese di assicurazione;
  5. e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
  6. g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
  7. h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals)
  8. i) altri investitori istituzionali;
  9. l) agenti di cambio;

(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

— totale di bilancio: 20 000 000 EUR,

— fatturato netto: 40 000 000 EUR,

— fondi propri: 2 000 000 EUR.

(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

2) Cessione dei crediti per singole annualità

Un importante chiarimento è stato fornito dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini durante la giornata di studio “Bloccare le frodi senza bloccare la cessione dei bonus edilizi”, tenutasi a Venezia lo scorso 6 maggio 2022.

In tale occasione Ruffini ha dichiarato “nel momento in cui il credito viene immesso nel sistema, e quindi diventa di fatto un credito ceduto e a sua volta cedibile, può essere ceduto con singoli codici univoci relativi alle singole annualità a cui si riferisce. Ognuno di quegli anni può avere un codice ulteriore e può essere ceduto a soggetti differenti, senza necessariamente trovare un acquirente che si compri tutto il pacchetto. È possibile trovare soggetti diversi, ciascuno dei quali prende soltanto una frazione”.

Ruffini si è sostanzialmente allineato con quanto aveva spiegato il ministro dell’Economia e Finanze, Daniele Franco, nel corso di una risposta a question time alla Camera.

Ecco perché questo chiarimento è importante e utile: da poco è entrato in vigore il divieto di cessione parziale dei crediti d’imposta, che si applica esclusivamente alle Comunicazioni di opzione per sconto in fattura/cessione del credito inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022.

Per superare questa limitazione e favorire la circolazione del credito nel rispetto della normativa antifrode, l’Agenzia delle Entrate ricorrendo a una Circolare interpretativa di prossima uscita, chiarirà che è consentita la cessione di una singola rata annuale ma non il frazionamento della stessa (non si potranno scorporare e cedere parti di annualità).