Cessione crediti “incagliati”: eliminato il vincolo del 1° maggio 2022.

Nel corso dell’iter di conversione del D.L. 73/2022 c.d. Decreto “Semplificazioni Fiscali”, l’Aula della Camera ha approvato un emendamento, fortemente voluto dall’ANCE, che elimina la data del 1° maggio 2022 come termine dal quale far decorrere le cessioni facilitate dei bonus.

Si tratta di una modifica alla Legge 91/2022 di conversione del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto “Aiuti”) che, nell’ambito delle criticità connesse alle cessioni dei crediti, contribuisce ad attenuare il problema dei  c.d. “crediti incagliati”, ossia di tutti quei crediti che, per effetto di comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 17 febbraio 2022 (data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto i limiti alla libera cessione dei crediti) e fino al 30 aprile 2022, risultavano già a disposizione delle banche per l’acquisto, ma che non sono più stati oggetto di compravendita.

Si ricorda che la Legge 91/2022 è intervenuta in tema di cessione dei crediti per consentire alle banche e alle società appartenenti a gruppi bancari di cedere in ogni momento il credito ricevuto a soggetti non rientranti nella definizione di “consumatori o utenti” che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca cedente, ovvero con la banca capogruppo.

Come sottolineato dall’ANCE, la portata di questa novità, che avrebbe dovuto contribuire a sbloccare i crediti rimasti incagliati, veniva però fortemente limitata dalla previsione di cui al co. 3 dell’art. 57 della stessa legge secondo cui le nuove norme si sarebbero dovute applicare alle comunicazioni di prima cessione, o sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Restavano così escluse dall’ambito applicativo delle nuove norme tutte le cessioni intervenute prima di tale data.

L’emendamento al Decreto “Semplificazioni Fiscali” approvato in Aula interviene proprio su questo punto, abrogando il co. 3 dell’art. 57 della Legge 91/2022.

In tal modo resta in vigore esclusivamente quanto previsto dal co. 1-bis dell’art.14 della stessa legge che, invece, dispone l’applicabilità delle suddette novità anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate prima del 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della Legge n. 91/2022).

Il decreto ora passa al Senato per l’approvazione definitiva e dovrà essere convertito in legge entro il 20 agosto p.v.