Applicazione CCNL edile nei lavori assistiti dai bonus fiscali. I chiarimenti della Circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, avente a oggetto “Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34” – ha fornito, tra l’altro, chiarimenti e indicazioni operative in ordine alla disciplina di cui al comma 43-bis dell’art. 1 della Legge n. 234/2021.

In via preliminare, vengono ripercorsi i contenuti della suddetta disposizione, che, con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, subordina il riconoscimento dei benefici fiscali connessi ai vari bonus edilizi all’applicazione, da parte dei datori di lavoro che eseguono i lavori edili, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Viene quindi evidenziato che il limite dimensionale dei 70.000 euro deve essere parametrato al valore dell’opera complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.

Sul fronte operativo, i contratti collettivi riferiti al settore edile che dovranno essere applicati sono i seguenti: F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016); F015; F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).

Infine, nel ricordare che, come previsto dal citato comma 43-bis, la disciplina di cui sopra “acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data”, la circolare chiarisce che, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e di tutela dell’affidamento degli stessi, le prescrizioni di cui al medesimo comma 43-bis operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai relativi lavori edili avviati successivamente a tale data.

Rimandiamo, per approfondimenti in merito, alla nostra circolare 348/2022 del 30 maggio scorso.

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