
A mezzo del Comunicato del Presidente n. 8, l’ANAC ha fornito ulteriori chiarimenti sullo svolgimento dell’attività di verifica dei requisiti degli aggiudicatari da parte delle Stazioni Appaltanti: a seguito di alcune ispezioni svolte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, è emerso che alcune SA appaltanti hanno affidato ad Operatori Economici terzi il servizio di acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti generali (es.: casellari giudiziali, documentazione antimafia ecc.), per poi occuparsi solo delle valutazioni nell’ambito delle ordinarie attività di affidamento di contratti pubblici.
A seguito di ciò, l’ANAC, con la Delibera n.116/2026, ha chiarito che solo ed esclusivamente la SA deve verificare i requisiti dell’operatore economico (concorrente, aggiudicatario, appaltatore o altro), senza delegare alcuna operazione agli OE.
Tale attività avviene mediante l’utilizzo del FVOE 2.0, ormai prossimo ad una piena e completa interoperabilità tra le diverse banche dati.