ANAC, FAQ sul nuovo Codice dei Contratti pubblici: aggiunto un chiarimento sulla Finanza di progetto

Tra le FAQ sul nuovo Codice dei Contratti pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), disponibili sul Portale ANAC, è stato aggiunto un chiarimento sull’art. 193 relativo alla finanza di progetto, dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 5 febbraio 2026.

La sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24) ha sancito l’incompatibilità del diritto di prelazione del promotore con i principi comunitari di concorrenza e parità di trattamento, azzerando di fatto questo meccanismo storico nella finanza di progetto.

 

Riportiamo, di seguito, la domanda e la risposta:

DOMANDA: I principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’UE del 5 febbraio 2026 (rif. Causa C- 810/24) con riferimento alla disciplina di cui al D.lgs. 50/2016 in tema di diritto di prelazione del promotore/proponente nelle procedure di project financing possono ritenersi applicabili anche alle disposizioni contenute nell’articolo 193 D.lgs. 36/2023?

RISPOSTA: Sì. Ancorché i principi espressi si riferiscano al regime delineato dal d.lgs. 50/2016 gli stessi assumono carattere generale e vincolante per tutti i soggetti dell’ordinamento tenuti a conformarsi agli esiti dell’interpretazione eurounitaria e a disapplicare la disciplina interna incompatibile. Pertanto, devono ritenersi applicabili anche in relazione alle disposizioni normative contenute nell’art. 193 del d.lgs. 36/2023. Infatti, la sentenza sopra richiamata produce effetti ex tunc, con la conseguenza che essa incide almeno su tutti gli affidamenti in corso, con conseguente obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto europeo e per le stazioni appaltanti di valutare l’annullamento in autotutela delle procedure in corso.