“Decreto Controlli”: dal 25 settembre obbligo di affidamento della manutenzione antincendio a tecnici qualificati

Come già comunicato a mezzo delle nostre circolari sul tema della sicurezza antincendio (cfr. circolari ANCE EMILIA n. 613/2026, n. 26/2025, n. 807/2024n. 333/2023, n. 564/2021), ricordiamo che è ormai prossima l’entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2021, noto come “Decreto Controlli”, recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

A decorrere dal 25 settembre prossimo, il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio dovranno essere affidati esclusivamente a manutentori qualificati ai sensi del citato decreto.

Gli impianti e i sistemi interessati dalla nuova disciplina sono:

  • estintori;
  • reti di idranti;
  • impianti sprinkler;
  • impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI);
  • sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC);
  • sistemi di evacuazione fumo e calore;
  • sistemi a pressione differenziale;
  • sistemi a polvere;
  • sistemi a schiuma;
  • sistemi spray ad acqua;
  • sistemi ad acqua nebulizzata (water mist);
  • sistemi estinguenti ad aerosol condensato;
  • sistemi a riduzione di ossigeno;
  • porte e finestre apribili resistenti al fuoco;
  • sistemi di spegnimento con estinguente gassoso.

 

La disciplina si inserisce nel quadro normativo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nell’ambito del quale sono in capo al datore di lavoro le responsabilità, anche di natura penale, connesse alla corretta gestione delle attività di controllo e manutenzione dei sistemi di sicurezza antincendio. In particolare, il datore di lavoro dovrà verificare che tali attività siano affidate esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente

È opportuno, pertanto, procedere a:

  • verificare con i propri manutentori il possesso della qualificazione prevista dal D.M. 1° settembre 2021;
  • acquisire idonea documentazione attestante tale requisito;
  • prevedere espressamente tale obbligo nei contratti di appalto relativi alle attività di controllo e manutenzione antincendio.