RENTRI: indicati dal MASE i termini e le modalità di cancellazione dei soggetti non obbligati all’iscrizione

Con una nota del 30 gennaio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla cancellazione dal RENTRI per i soggetti che non sono obbligati all’iscrizione, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (cfr. circolare di ANCE EMILIA).

Tra i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione rientrano: 

  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di specifiche tipologie di rifiuti;
  • i Consorzi dotati sistemi di gestione operanti in forma individuale o collettiva;
  • i Produttori di rifiuti esonerati dalla tenuta del Registro di carico e scarico;
  • i Produttori che assolvono agli obblighi documentali mediante la conservazione del FIR o del documento di conferimento ai circuiti organizzati di raccolta.

 

L’istanza di cancellazione, da effettuare su base volontaria, va inoltrata tramite l’Area Operatori del Portale RENTRI, secondo le tempistiche chiarite dal MASE:

  • per le domande presentate entro il 30 marzo 2026, la cancellazione ha effetto immediato;
  • per le domande presentate oltre il 30 marzo 2026, l’efficacia della cancellazione parte dall’anno solare successivo.

 

Il MASE ha infine chiarito che la cancellazione non dà diritto al rimborso dei contributi e dei diritti di segreteria eventualmente già versati.