Codice degli incentivi: le Osservazioni ANCE in Parlamento

Le Commissioni Attività Produttive della Camera e Industria del Senato hanno deliberato un ciclo di audizioni nell’ambito dell’esame dello Schema di Decreto legislativo recante Codice degli incentivi.

Al riguardo, l’ANCE ha partecipato inviando un proprio documento di osservazioni. Di seguito, evidenziamo i punti proposti dalla nostra Associazione nazionale:

1) Elementi premianti ai fini dell’accesso alle agevolazioni (art. 8)

  • esplicitare in maniera più netta che l’applicazione dei criteri premianti (l’assunzione di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla L. 68/1999; la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro femminile; il possesso della certificazione della parità di genere) non può essere effettuata se non risulta congrua con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo e del settore del mercato di riferimento;
  • integrare gli elementi premiali che fanno riferimento al “welfare aziendale” con il riconoscimento del “welfare contrattuale”, per valorizzare adeguatamente le peculiarità di un settore, come quello edile, in cui anche le piccole imprese assicurano ai propri dipendenti misure di welfare attraverso il sistema di contrattazione collettiva nazionale e territoriale.

 

2) Esclusione dall’accesso agli incentivi delle imprese che non abbiano adempiuto all’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni per eventi catastrofali (art. 9)

  • al fine di scongiurare il rischio di penalizzare le imprese, circoscrivere l’ambito delle esclusioni alle sole agevolazioni finanziarie e prevedere un congruo periodo di entrata in funzione della previsione, anche considerando i tempi di entrata in vigore dell’obbligo assicurativo, differenziato a seconda della dimensione d’impresa;
  • prevedere degli incentivi fiscali per gli investimenti che dovranno effettuare le imprese per prevenire i rischi catastrofali a cui sono soggette.

 

3) Disciplina degli incentivi che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale (art. 16)

  • considerata la specificità degli incentivi contributivi rispetto alla generalità degli incentivi alle imprese e al fine di dare certezza normativa alle imprese e per non vanificare le finalità degli sgravi contributivi, indicare espressamente che tra gli “incentivi che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale” non rientrano quelli contributivi;
  • prevedere una norma di principio generale che escluda l’ipotesi di decadenza per tutte le attività, quali quella edile, esercitate tramite cantieri e siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul territorio nazionale, o in ambito UE, e che utilizzano i beni strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in più siti produttivi facenti capo alla medesima impresa (cd. mezzi d’opera di cantiere).

 

4) Ambito di applicazione del provvedimento (artt. 1 e 20)

  • chiarire che il nuovo Codice riguarda solo gli incentivi fiscali concessi sotto forma di crediti d’imposta e non altri meccanismi quali detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito imponibile;
  • identificare in modo preciso quali sono gli incentivi fiscali sottoposti a istruttoria preventiva, appartenenti alla prima categoria indicata dal provvedimento, così da poter distinguere, in via residuale, quali sono gli incentivi cd. automatici;
  • chiarire che la comunicazione preventiva per i crediti d’imposta cd. automatici ha lo scopo di monitorare la fruizione dell’incentivo, e non di svolgere una valutazione istruttoria.

 

 

 



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