Unione Europea: approvate misure sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il Regolamento sulle sovvenzioni estere (“Foreign Subsidies Regulation – FSR”), che stabilisce le norme procedurali per indagare sulle sovvenzioni estere nel contesto di concentrazioni di grande portata e di offerte in procedure di appalto pubblico di elevata entità.

Il regolamento mira a ripristinare una concorrenza leale tra tutte le imprese che operano nel mercato interno, sia europee che non europee.

Attualmente, le sovvenzioni concesse dagli Stati membri sono soggette al rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, ma non esiste alcuno strumento dell’UE che controlli le analoghe sovvenzioni concesse da paesi terzi. Per ovviare a tale problema, il regolamento sulle sovvenzioni estere stabilisce un quadro che consente alla Commissione di esaminare le attività economiche che beneficiano di sovvenzioni da parte di paesi terzi sul mercato interno.

Il regolamento fornisce alla Commissione tre strumenti per indagare sui contributi finanziari concessi da un’autorità pubblica di un paese terzo:

  •  due strumenti di autorizzazione preventiva, volti a garantire parità di condizioni per le fusioni più importanti e le offerte nelle procedure di appalto pubblico su larga scala;
  •  uno strumento generale di indagine di mercato per esaminare tutte le altre situazioni di mercato nonché le fusioni e le procedure di appalto pubblico di valore inferiore .

Il Regolamento prevede l’obbligo di notifica preventiva per le società che partecipano a gare d’appalto pubbliche nell’UE, se:

  •  Il valore dell’appalto è pari o superiore a 250 milioni di euro; e nei casi in cui la gara è suddivisa in lotti, il valore aggregato dei lotti richiesti è pari o superiore a 125 milioni di euro;
  • Il soggetto offerente (comprese le sue controllate e/o holding) e i suoi principali subappaltatori (o fornitori) ricevono contributi finanziari esteri aggregati pari o superiori a 4 milioni di euro negli ultimi tre anni prima della notifica. Le parti offerenti che non raggiungono i 4 milioni di euro hanno comunque l’obbligo di presentare una dichiarazione che confermi che sono al di sotto della soglia di deposito.

In linea generale (e fatte salve eventuali eccezioni), la Commissione avrà la facoltà di indagare sulle sovvenzioni estere che sono state concesse fino a cinque anni prima dell’entrata in vigore del regolamento, qualora tali sovvenzioni producano distorsioni del mercato interno dopo l’entrata in vigore dello stesso.

Come nel caso delle norme in materia di aiuti di Stato, ove stabilisca l’esistenza di una sovvenzione estera e di una distorsione della concorrenza, la Commissione effettuerà una valutazione comparata che le consentirà di valutare gli effetti positivi e negativi della sovvenzione estera.

Se gli effetti negativi superano gli effetti positivi, la Commissione avrà facoltà di imporre misure di riparazione, compresi rimedi strutturali e non strutturali e il rimborso della sovvenzione estera, o di accettare impegni da parte delle imprese interessate al fine di porre rimedio alla distorsione causata dalla sovvenzione estera.  In tutti i casi, il riesame segue una struttura a due livelli:

  1. Esame preliminare per verificare se vi sono indicazioni sufficienti per ritenere che a un’impresa sia stata concessa una sovvenzione estera che distorce il mercato interno. Se non vi sono indicazioni sufficienti, l’indagine sarà chiusa con una decisione di non obiezione (che, se le decisioni sono allineate alla procedura sugli aiuti di Stato, non deve essere motivata);
  2.  Indagine approfondita nel caso in cui vi siano sufficienti indizi che un’azienda abbia ricevuto una sovvenzione estera che distorce il mercato interno.

A seguito di un’indagine approfondita, la Commissione può adottare: (i) una decisione di non obiezione; (ii) una decisione di impegno/misura correttiva; o (iii) una decisione che vieta una concentrazione o l’aggiudicazione del contratto.

La Commissione dispone di ampi poteri investigativi, tra cui il potere di richiedere informazioni fare verifiche al di fuori dell’UE. Se le parti violano o tentino di eludere gli obblighi su di una transazione soggetta a obbligo di notifica, la Commissione può imporre una multa fino al 10% del fatturato aggregato dell’esercizio finanziario precedente. Se una società fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, può essere soggetta a multe fino all’1% del fatturato globale e a penalità periodiche fino al 5% del fatturato aggregato medio giornaliero per ogni giorno lavorativo di ritardo.

 

FONTE: ANCE