Superbonus 110%, la posizione del MEF: incide negativamente sul Bilancio.

Nella seduta di Martedì 5 luglio della Commissione Finanze del Senato, la Sottosegretaria Maria Cecilia Guerra ha risposto all’Interrogazione (n. 3-02877 a firma dell’On. De Bertoldi del Gruppo FdI) sulla proroga superbonus 110% e altri bonus in cui veniva chiesto al Governo:

  • quali siano i motivi per i quali il Ministro in indirizzo, nel corso del suo intervento in sede d’esame della NADEF, ha sostenuto che le misure di proroga del superbonus costituiscono un onere finanziario insostenibile per la finanza pubblica, sebbene lo studio elaborato da Open Economics e Luiss business school sia giunto a conclusioni diametralmente opposte;
  • di prevedere iniziative volte ad incrementare i crediti fiscali “non pagabili”, non soltanto per finanziare lavori privati di ristrutturazione edilizia (cosiddetto superbonus) e gli investimenti delle imprese (“Transition plan 4.0”), ma in grado anche di alimentare la domanda di beni di consumo durevoli nonché: a) finanziare lavori pubblici (al riguardo si può immaginare la formula del 65 per cento pagato con detrazioni fiscali e 35 per cento con euro cash); b) pagare i debiti della Pubblica Amministrazione; c) ridurre il cuneo fiscale delle imprese al fine di renderle più competitive.

In particolare, la Sottosegretaria nella sua risposta ha evidenziato che:

  • la misura del superbonus incide negativamente sul Bilancio dello Stato, pertanto una proroga al 2030 della stessa agevolazione, coerentemente con l’introduzione della misura originaria, nonché con i successivi interventi volti a prorogarla, determinerebbe oneri a fronte dei quali occorrerebbe reperire idonea copertura, non rilevando ai fini dell’adozione del provvedimento eventuali effetti indotti sull’economia che non possono essere utilizzati a copertura di oneri certi, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica;
  • in merito alla richiesta di ampliare l’ambito di applicazione della cessione dei crediti, ferma restando l’indeterminatezza della proposta, che andrebbe dettagliata operativamente, sottolinea in linea generale che la cedibilità dei crediti a favore di terzi, compresi gli intermediari finanziari, ha un impatto in termini di debito per il bilancio dello Stato, come più volte emerso in sede di incontri con la Commissione Europea. Di conseguenza, un’applicazione maggiormente generalizzata di tale meccanismo inciderebbe negativamente sui saldi di bilancio, in misura anche significativa tenuto conto delle poste considerate dall’interrogante di ammontare consistente (lavori pubblici, debiti delle Pubbliche Amministrazioni);
  • inoltre, i recenti interventi legislativi in tema di bonus edilizi, finalizzati a limitare la facoltà di cessione dei crediti fiscali, sono scaturiti dalla constatazione, da parte delle competenti autorità di controllo, di rilevanti fenomeni di frode nel contesto delle cessioni dei crediti d’imposta. È stato, infatti, riscontrato che uno dei tratti distintivi ricorrenti nelle frodi di maggiore entità è rappresentato dalla cessione del medesimo credito tra numerosi soggetti, tra i quali si annoverano anche persone fisiche non titolari di partita IVA e società di capitali istituzionalmente non deputate ad operare nel settore finanziario. In particolare, è stato rilevato che la numerosità e l’eterogeneità dei soggetti coinvolti nelle operazioni risultate fraudolente mirano a dissimulare la genesi del credito, rendendo, peraltro, difficoltosa la due diligence cui sono tenuti gli istituti di credito, in sede di adeguata verifica della clientela, nel momento in cui il credito è proposto agli stessi ai fini della relativa monetizzazione;
  • inoltre, anche la precisa delimitazione del perimetro soggettivo di applicazione delle deroghe attualmente consentite alla previsione del divieto di cessioni successive alla prima, costituisce un elemento essenziale al fine di contrastare gli illeciti, atteso che il credito medesimo può circolare più volte, ma solo tra i soggetti specificamente individuati. Pertanto, si ritiene opportuno che sia la scelta dell’estensione del perimetro soggettivo de quo, sia, più in generale, l’incremento delle fattispecie e delle possibilità di utilizzo dei crediti fiscali, anche al di là delle ipotesi attualmente disciplinate, tengano conto delle sopra descritte esigenze di tutela degli interessi erariali e di contrasto al proliferare di fenomeni fraudolenti;
  • da ultimo, con riferimento all’iter di approvazione del D.L. relativo alla “Conversione in legge del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, cosiddetto Decreto Aiuti (DDL 3614), risultano approvati degli identici emendamenti che prevedono la possibilità per le banche e le società appartenenti a gruppi bancari di cedere i crediti d’imposta da bonus edilizi ai propri correntisti che non siano qualificabili come consumatori o utenti in base alla definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.

In replica è intervenuto l’On. De Bertoldi (FdI) che si dichiara profondamente insoddisfatto della risposta sottolineando, tra l’altro, che risulta parzialmente vera l’affermazione secondo cui la misura del superbonus incide negativamente sul bilancio dello Stato, visto l’effetto positivo che la proroga dell’agevolazione fiscale potrà determinare sui conti pubblici attraverso l’aumento del gettito fiscale innescato dalla crescita del PIL. A sostegno di tale tesi richiama quindi il contenuto di una precedente audizione parlamentare del Ragioniere Generale dello Stato con riferimento alle retroazioni fiscali.

 

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Fonte: ANCE