Superamento della fase emergenziale Covid-19

Ricordiamo che in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 del Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022 (di cui avevamo dato tempestiva comunicazione con la Circ. 225/2022), oggi 31 marzo cessa lo stato di emergenza Covid-19.

Di seguito le novità di maggiore interesse:

  • dal 1° aprile 2022 a coloro che abbiano avuto contatti stretti con soggetti accertati positivi si applica la misura dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto (art. 4, D.L. 24/2022). Non è più prevista la quarantena precauzionale;
  • fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso (diversi da quelli in cui è tassativamente previsto l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 e con esclusione delle abitazioni private) è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5, D.L. 24/2022);
  • fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 in determinati casi, tra cui si segnala: autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (art. 5, D.L. 24/2022);
  • dal 1° al 30 aprile 2022, per i lavoratori resta fermo l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro. L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie viene meno quando per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia comunque garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Fino alla predetta data del 30 aprile, le mascherine chirurgiche sono riconosciute quali DPI di cui all’articolo 74 del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 5, D.L. 24/2022);
  • dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle Certificazioni Verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto Green Pass base, l’accesso ai seguenti luoghi di interesse per il settore: mense e catering continuativi su base contrattuale, servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, e corsi di formazione anche privati (art. 6, D.L. 24/2022);
  • dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle Certificazioni Verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto Green Pass rafforzato, l’accesso a determinati servizi e attività di interesse per il settore, tra cui: convegni e congressi (art. 7, D.L. 24/2022);
  • dal 25 marzo al 30 aprile 2022, per tutti i lavoratori – compresi gli ultracinquantenni – ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro sarà sufficiente possedere e, su richiesta, esibire una delle Certificazioni Verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto Green Pass base. Per gli ultracinquantenni, i controlli delle Certificazioni si svolgeranno in conformità alla procedura aziendale già adottata per i lavoratori under 50 (art. 8, D.L. 24/2022).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo del suddetto decreto-legge.