Statuto
TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI
Art. 1 Costituzione, vision, adesioni
Con la denominazione di “ANCE EMILIA Area Centro: i costruttori di Bologna, Ferrara e Modena” (di seguito solo “ANCE EMILIA”) è costituita un’Associazione tra imprese:
di costruzioni e di opere edili ed affini;
di promozione e gestione di iniziative edilizie – immobiliari – infrastrutturali;
di progettazione urbanistica, edilizia, infrastrutturale;
di servizi alla attività edilizia;
che svolgono attività nelle province di Bologna, Ferrara e Modena e/o in queste hanno sede legale e/o operativa.
ANCE Emilia è una realtà fortemente innovativa che nasce dalla volontà di fondersi e unificarsi delle ANCE di Bologna, Ferrara e Modena per meglio rappresentare le piccole, medie e grandi aziende nei rapporti con tutti i loro interlocutori.
I territori sono l’elemento cardine su cui si basa la vision di ANCE EMILIA, per questo i territori di Bologna, Ferrara e Modena ospitano sedi territoriali operative, ritenute indispensabili presidi per l’esercizio dell’attività associativa.
ANCE EMILIA, quale Collegio autonomo, aderisce all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (di seguito “ANCE Nazionale”).
ANCE EMILIA – aderisce a Confindustria Emilia Area Centro (di seguito “Confindustria Emilia”) in coerenza con le modalità definite dagli accordi nazionali vigenti fra ANCE Nazionale e Confindustria, a tal fine definisce un accordo di collegamento e doppio inquadramento delle imprese associate sottoposto all’approvazione del proprio Consiglio Generale.
L’associazione si avvale del logo ANCE Nazionale in coerenza con le modalità stabilite dall’ANCE Nazionale stessa.
Art. 2 Scopi
L’Associazione è apolitica e non ha alcun fine di lucro.
Essa ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela ed all’assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni in tutti i problemi che direttamente o indirettamente possono riguardarle e di favorirne lo sviluppo e il progresso.
A tal fine l’Associazione, in particolare:
assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni ed è la sede preminente di dibattito e della definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell’ottica delle esigenze dell’imprenditoria, dell’ammodernamento e dello sviluppo del territorio;
stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del C.C.N.L. e in conformità alle direttive dell’ANCE Nazionale; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive e individuali di lavoro;
presta la propria assistenza alle imprese associate, di seguito anche “Soci ordinari”, nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell’elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate ordinarie in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;
sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l’accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di imprese e di altri idonei organismi;
provvede a comunicare alle imprese associate, anche attraverso la collaborazione delle stesse le informazioni relative ad ogni progresso dell’edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell’industria edile anche attraverso la promozione e/o partecipazione ai programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici e privati;
assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all’edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;
favorisce i rapporti e le intese con altre attività industriali e commerciali e a tal fine può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali, sia provinciali, che regionali e/o nazionali;
promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l’eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli organismi, enti, organi, comitati e commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna ed in particolare nomina i propri rappresentanti negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore;
sollecita e promuove la formazione di maestranze per l’edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all’elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
può costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate e/o collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi, reti di imprese ovvero, d’intesa con ANCE Nazionale, fondere l’Associazione con altre Associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova Associazione;
può costituire al suo interno sezioni e settori di categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;
compie comunque tutti gli atti e le operazioni ritenute utili e opportune per il raggiungimento degli scopi associativi ivi compresa la costituzione di società e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o partecipando alla loro gestione; partecipa a consorzi e enti promozionali per l’edilizia e per opere pubbliche o di interesse generale; tutto ciò non in via prevalente;
agevola, anche in stretta collaborazione con l’ANCE Nazionale e con la FIEC (Federazione dell’Industria Europea delle Costruzioni), il più ampio inserimento degli imprenditori del settore costruzioni del territorio nel mercato dell’Unione Europea e nei mercati extra europei;
assume, nell’interesse proprio e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado;
compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali dell’Associazione.
Art. 3 Rapporti con l’ANCE Nazionale
ANCE EMILIA, quale Collegio autonomo, è aderente all’Associazione nazionale costruttori edili – ANCE – secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.
L’Associazione adotta il Codice Etico dell’ANCE Nazionale che forma parte integrante del presente Statuto.
L’adesione di ANCE EMILIA all’ANCE Nazionale comporta l’adesione automatica all’OAR Organismo associativo regionale dell’edilizia (ANCE Emilia Romagna) e l’inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell’OAR comporta l’irregolarità dell’Associazione, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto dell’ANCE.
Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrate dall’Associazione l’obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell’ANCE Nazionale e dell’Organismo regionale.
Art. 4 Sede
L’Associazione ha sede legale e amministrativa in Bologna e due sedi operative, una a Ferrara e una a Modena.
Possono essere istituiti ulteriori uffici/sedi decentrate previa deliberazione del Consiglio Generale.
TITOLO SECONDO: SISTEMA ASSOCIATIVO
Art. 5 Sistema Associativo
ANCE EMILIA inquadra, in conformità agli accordi ANCE/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi, ed eventuali successive modifiche e integrazioni e di quanto previsto dall’art. 1:
imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;
imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato;
imprese di promozione e gestione di iniziative edilizie, immobiliari ed infrastrutturali;
imprese o società tra professionisti (Stp), di progettazione urbanistica, edilizia, infrastrutturale, di servizi alla attività edilizia;
Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in soci ordinari, detti anche imprese associate, soci aggregati detti anche imprese aggregate e imprese assistite. Tali imprese possono svolgere anche solo parzialmente con un ramo di azienda una delle attività di cui al comma uno.
Per finalità promozionali e di sviluppo associativo, ANCE EMILIA può inoltre accogliere l’adesione (per un arco temporale circoscritto) di soggetti a vario titolo interessati alle attività e ai servizi offerti dall’Associazione, quali: enti, istituti, consorzi di imprese, imprese edili ed affini in attesa di iscrizione, associazioni temporanee fra imprese e persone che esercitano attività professionali od industriali rivolte al settore edilizio o che contribuiscono con opere o studi allo sviluppo e al perfezionamento del settore delle costruzioni, o imprese, ditte anche individuali o professionisti che dimostrano, comunque, un qualunque interesse per il settore edilizio e/o complementare, indipendentemente dal loro inquadramento nei codici Ateco. L’ammissione è deliberata dal Consiglio di Presidenza che individua i costi e la durata del rapporto associativo temporaneo. Tali soggetti non sono eleggibili alle cariche sociali e non hanno diritto di voto in Assemblea.
É facoltà dell’Associazione prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari, di cui all’art.2.
Art. 6 Ammissione dell’impresa associata
La domanda di ammissione quale impresa associata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, dei suoi atti integrativi e del Codice Etico, e di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso.
Sull’ammissione delibera il Consiglio di Presidenza e tale decisione è sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile.
Il Consiglio di Presidenza può delegare l’ammissione al Presidente.
Con specifico regolamento deliberato dal Consiglio Generale vengono definite le condizioni di ammissione e la documentazione necessaria, sia per le singole imprese che per le aggregazioni di imprese o di professionisti.
Art. 7 Durata del rapporto associativo dell’impresa associata
Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.
L’adesione ha durata biennale e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio, se non viene data disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.
I soci possono recedere dall’Associazione secondo i tempi e i modi definiti da specifico regolamento che potrà prevedere anche le modalità per il recupero di eventuali crediti contributivi.
Il mutamento della forma giuridica o della ragione sociale della impresa o di altra struttura associata non determina la cessazione del vincolo biennale o quadriennale di adesione.
La cessione del ramo d’azienda di impresa associata comporta il subentro nel rapporto associativo dell’impresa risultante dalla cessione (cessionaria).
Art. 8 Diritti delle imprese associate
Tutti i soci ordinari hanno parità di diritti e di doveri, salvo le eccezioni e le limitazioni previste dal presente Statuto.
I soci hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall’Associazione nel loro interesse e per la loro tutela e di farsi assistere in ogni circostanza, e a loro competono i diritti di elettorato attivo e passivo.
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi.
Art. 9 Obblighi delle imprese associate
L’appartenenza all’Associazione comporta i seguenti obblighi:
osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti dell’Associazione, ivi compresi gli obblighi contributivi;
accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l’Associazione e l’ANCE Nazionale e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest’ultima;
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l’attività aziendale che venissero richiesti dall’Associazione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.2;
le imprese associate non possono, a pena di esclusione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema ANCE e dai sindacati di categoria.
le imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell’ambito territoriale di competenza dell’Associazione.
Art. 10 Perdita della qualifica di impresa associata
La qualifica di impresa associata si perde per:
recesso esercitato da parte dell’impresa da comunicarsi all’Associazione nei termini e nei modi previsti all’art. 7;
recesso da comunicare all’Associazione nei termini e nei modi previsti dall’art. 7 dovuto a dissenso concernente intervenute modifiche statutarie, di natura sostanziale che modifichino gli scopi associativi;
recesso deliberato dal Consiglio Generale motivato da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, dei collegati regolamenti e del codice etico;
recesso per attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
cessazione dell’attività esercitata o conclusione della procedura di liquidazione dell’azienda, notificata obbligatoriamente per iscritto all’Associazione e comprovata con certificazione della Camera di Commercio competente;
esclusione deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, nei confronti delle imprese che risultino non più iscritte presso la C.C.I.A.A. o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale.
Art. 11 Imprese Assistite
Fanno parte dell’Associazione in qualità di “imprese assistite” tutte le imprese esercenti l’attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alle Casse Edili territoriali di riferimento, che non siano soci ordinari.
Le Imprese assistite hanno diritto a:
ricevere i servizi deliberati dal Consiglio Generale;
partecipare alle iniziative realizzate dall’Associazione nell’interesse specifico della Categoria;
servizi connessi alla corretta applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale.
Le Imprese assistite non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
Le Imprese assistite, nei confronti dell’Associazione, non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.
Art. 12 Soci Aggregati
Sono soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con ANCE Nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.
Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell’Associazione sono definiti dall’accordo nazionale di cui al comma precedente.
A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione, l’ANCE Nazionale trasmette l’elenco delle imprese associate del suo socio aggregato.
I soci aggregati di ANCE EMILIA non hanno elettorato attivo e passivo.
Art. 13 Contributi
La quota associativa dovuta dalle imprese associate, nonché le modalità di riscossione di detti contributi, sono stabilite con apposita delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio Generale.
Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell’ANCE Nazionale, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell’ANCE Nazionale stessa.
Con riferimento alle imprese aggregate la contribuzione dovuta è stabilità dall’accordo nazionale di cui all’art. 12 secondo comma del presente Statuto.
Art. 14 Anagrafe
Presso l’Associazione è istituita un’anagrafe delle imprese associate ordinarie e delle imprese assistite, nonché delle imprese appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto dell’ANCE Nazionale e delle imprese aggregate appartenenti ai Soci aggregati di ANCE Nazionale (ed eventuali altre categorie).
L’Associazione è obbligata a comunicare all’ANCE Nazionale le variazioni dell’anagrafica delle imprese ordinarie secondo le modalità stabilite da quest’ultima.
Per la formazione e l’aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall’Associazione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.
TITOLO TERZO: GOVERNANCE
Art. 15 Governance
Sono Organi della Governance:
a) l’Assemblea;
b) gli Organi direttivi:
– il Consiglio generale;
– il Consiglio di Presidenza;
c) il Presidente e i due Vice Presidenti;
d) gli Organi di controllo:
– il Collegio dei Garanti contabili;
– i Probiviri;
e) il Tesoriere;
d) il Gruppo Giovani, se costituito.
E’ facoltà dell’Associazione prevedere altri Organi consultivi.
Art. 16 Eleggibilità alle cariche sociali
Le cariche associative di ANCE EMILIA sono riservate a rappresentanti di imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale.
Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali “ad negotia” che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.
Sono altresì rappresentanti dell’impresa amministratori, institori, collaboratori e dirigenti dell’impresa, muniti di specifica procura, il cui nominativo è comunicato all’Associazione.
Alla carica di Proboviro e di componente del Collegio dei Garanti contabili/Garante Contabile possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari, idonei requisiti.
Le modalità elettive sono disciplinate dal presente Statuto.
Art. 17 Durata e requisiti delle cariche sociali
Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell’Assemblea annuale di ogni quadriennio, di norma in anno dispari.
Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidenti hanno durata quadriennale e sono rieleggibili nella medesima carica.
I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per un ulteriore mandato.
Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di almeno un mandato.
Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione dei Componenti il Collegio dei Garanti contabili qualora vengano nominati dei professionisti esterni all’Associazione.
Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi dell’Associazione coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario.
Decadono, altresì, dalle cariche sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell’organo associativo di cui fanno parte.
Inoltre, nei confronti delle persone chiamate a ricoprire cariche sociali in organi dell’Associazione è adottato il provvedimento di sospensione o decadenza dalle cariche in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi contributivi, ovvero di mancata comunicazione di dati richiesti per la predisposizione dell’anagrafe delle imprese.
Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che: rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell’ANCE Nazionale; ricorrano in situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici; o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell’ANCE Nazionale e dell’Associazione.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale e, a tal fine, il Presidente d’intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale stesso l’elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni per cooptazione da parte dell’organismo da integrare e successiva ratifica assembleare.
La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti dall’Associazione in Organismi esterni ed impegnano le persone medesime a rinunciare a qualsiasi atro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.
Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Probiviri di cui all’art. 32.
Art. 18 Assemblea dei soci – Costituzione e voti
L’Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate.
I soci intervengono in Assemblea direttamente, attraverso propri collaboratori muniti di delega scritta, o per delega conferita ad altra impresa associata nel limite massimo inderogabile di due per ogni azienda iscritta.
È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.
I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base alle quote associative dovute e versate al 31 dicembre dell’ultimo anno completo disponibile, secondo il seguente criterio:
n. 1 voto per quota minima associativa di € 1.000;
n. 2 voti da € 1.001 a € 2.000;
n. 3 voti da € 2.001 a € 4.000;
n. 4 voti da € 4.001 a € 8.000;
n. 6 voti da € 8.001 a € 14.000;
n. 8 voti da € 14.001 a € 20.000;
n. 10 voti oltre € 20.000.
Le imprese associate iscritte nel corso dell’anno hanno diritto ad un voto.
L’esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell’ANCE Nazionale.
L’attribuzione dei voti spettanti ad ogni impresa associata viene accertata dal Direttore e dal Tesoriere, e trasmessa al Consiglio di Presidenza che la ratifica.
I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio devono essere comunicati nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.
Ciascun socio può richiedere la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l’avviso della convocazione assembleare fino a 7 giorni prima la data dell’Assemblea.
Art. 19 Convocazioni – Deliberazioni – Verbali
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno di norma entro il 30 giugno.
E’ convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o a mezzo fax o per posta elettronica certificata, da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e specificato l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo fax o posta elettronica certificata con preavviso di almeno cinque giorni.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e funge da Segretario il Direttore o persona designata a tal scopo dal Presidente.
In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti assegnati ai soci.
Trascorsa un’ora da quella fissata dall’avviso, l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per le elezioni alle cariche sociali l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili.
Le deliberazioni per l’elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati (50% + 1) mediante votazione a scrutinio segreto.
Per l’elezione delle cariche sociali, all’inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l’Assemblea nomina tre scrutatori.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.
Sono ammesse – attraverso l’ausilio di strumenti di videoconferenza – anche assemblee simultanee in più sedi in caso di Associazioni territoriali di perimetro pluri-provinciale articolate in presidi territoriali con supporto di Coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate e operazioni di voto e scrutinio in simultanea con proclamazione dei risultati nell’Assemblea della sede legale.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa.
Il verbale deve essere portato a conoscenza ai componenti l’Assemblea entro trenta giorni dalla data della riunione.
Art. 20 Attribuzioni dell’Assemblea
Spetta all’Assemblea dei soci in sede ordinaria:
determinare le direttive di massima dell’attività dell’Associazione sulla base della relazione del Presidente;
eleggere e revocare il Presidente, i due Vice Presidenti e il Tesoriere;
eleggere i nove Consiglieri e i sei Rappresentanti Territoriali, componenti il Consiglio Generale;
eleggere il Collegio dei Garanti contabili;
eleggere i Probiviri;
approvare la relazione annuale sulle attività dell’Associazione presentata dal Consiglio Generale;
esaminare e approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e la determinazione della misura e della modalità di versamento dei contributi associativi su proposta del Consiglio Generale;
deliberare sulle direttive di ordine generale che l’Associazione dovrà seguire per l’attuazione delle finalità previste dall’art. 2.
Spetta all’Assemblea dei soci, in sede straordinaria:
deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto;
deliberare in merito allo scioglimento dell’Associazione a norma del successivo art. 39;
deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema ANCE.
Art. 21 Consiglio Generale – Composizione
Il Consiglio Generale è composto dal Consiglio di Presidenza a cui si sommano n. 9 (nove) Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci e n. 6 (sei) Rappresentanti Territoriali (2 di Bologna, 2 di Ferrara, 2 di Modena) eletti dall’Assemblea dei Soci su una lista proposta dal Consiglio di Presidenza uscente.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto, l’ultimo Past President, i Probiviri, i componenti del Collegio dei Garanti contabili e i Presidenti degli Enti Bilaterali se di nomina ANCE.
Il Presidente ha facoltà di invitare in modo permanente o a singole riunioni esperti o rappresentanti di realtà esterne, senza diritto di voto.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale, si provvederà a sostituirli per cooptazione tra gli associati su proposta del Consiglio di Presidenza. In quest’ultimo caso tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea utile.
I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.
Art. 22 Consiglio Generale Attribuzioni
Spetta al Consiglio Generale di:
vigilare sul conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea;
sottoporre all’Assemblea la lista/le liste di candidati per l’elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e del Tesoriere, a seguito delle consultazioni con gli associati effettuate dalla Commissione di Designazione di cui all’art. 27;
nominare e/o designare i rappresentanti dell’Associazione in Enti e Organismi esterni su proposta del Consiglio di Presidenza;
deliberare la costituzione e la composizione delle Commissioni consultive per materia o territoriali (art. 29) e nominarne i membri, se costituite; deliberare la costituzione di Comitati di Studio e di Lavoro;
disporre per l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci; oppure disporre deliberazioni da sottoporre all’Assemblea dei soci;
stabilire le direttive per la stipula dei contratti e accordi collettivi di lavoro ed approvarli in via definitiva unitamente agli indirizzi in tema di bilateralità;
deliberare la presentazione all’Assemblea del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
deliberare sulle proposte relative alla determinazione della misura dei contributi dovuti dalle imprese associate e le modalità della loro riscossione, da proporre all’approvazione dell’Assemblea;
stabilire la durata, la misura e le modalità di versamento dei contributi associativi ordinari ed eventualmente integrativi e speciali per le associazioni, consorzi, cooperative e imprese promotrici di iniziative edilizie, qualora diversi da quelli applicati ai soci ordinari;
formulare all’Assemblea le proposte per le modifiche al presente Statuto;
sovraintendere all’amministrazione straordinaria del fondo comune dell’Associazione;
ratificare i provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Presidente ai sensi dell’art. 26 lett.i);
procedere all’eventuale costituzione di uffici periferici dell’Associazione;
approvare il regolamento di costituzione e funzionamento del Gruppo giovani, e le sue eventuali modifiche;
dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell’Associazione;
ratificare i provvedimenti di cui all’art. 24 lettera g);
deliberare gli eventuali regolamenti attuativi del presente Statuto e successive modifiche;
deliberare sulle proposte di cui all’art.24 lett.o);
approvare, su proposta del Consiglio di Presidenza, il regolamento del Gruppo Giovani se costituito;
stabilire le modalità per l’iscrizione di realtà imprenditoriali diverse da quelle previste nel primo capoverso dell’art. 5, nonché deliberare condizioni particolari per l’adesione di tali realtà;
approvare l’accordo di collegamento e doppio inquadramento con Confindustria Emilia e le intese con ANCE Nazionale.
Art. 23 Consiglio di Presidenza – Composizione
Il Consiglio di Presidenza è composto da:
il Presidente;
i due Vice Presidenti, espressione dei due Territori non rappresentati dal Presidente;
il Tesoriere;
il Presidente del Gruppo Giovani, se costituito.
Il Presidente ha facoltà di invitare in modo permanente o a singole riunioni esperti o rappresentanti di realtà esterne, senza diritto di voto.
Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente più anziano o dal Vice Presidente vicario, se nominato.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Vicepresidenti, ovvero il Tesoriere, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione con il sistema della cooptazione in coerenza con quanto previsto dall’art. 28, tali nomine vengono poi sottoposte alla ratifica nella prima Assemblea utile. I nuovi componenti il Consiglio di Presidenza rimangono in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.
Art. 24 Consiglio di Presidenza – Attribuzioni
Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:
curare il perseguimento degli scopi statutari in armonia con le delibere del Consiglio Generale e dell’Assemblea;
proporre al Consiglio Generale le linee strategiche dell’azione dell’Associazione e darne attuazione;
definire le linee politiche dell’Associazione;
proporre al Consiglio Generale un sintetico programma di attività annuale dell’Associazione al fine della formazione del bilancio preventivo;
provvedere alle direttive economico finanziarie straordinarie dell’Associazione nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio Generale;
sottoporre al Consiglio Generale la proposta di bilancio consuntivo e preventivo predisposta dal Tesoriere con il supporto del Direttore, nonché la delibera contributiva;
deliberare l’ammissione di nuovi soci e adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dell’impresa associata eventualmente inadempiente alle norme del presente Statuto, determinando le eventuali sanzioni (sospensione, decadenza dalle cariche, recesso, espulsione), salvo il diritto dell’interessata di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri. Tali delibere sono rimesse alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile;
deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell’interesse e a vantaggio dei soci;
deliberare la partecipazione autonoma o in raggruppamento temporaneo dell’Associazione a bandi o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati;
deliberare la costituzione o partecipazione dell’Associazione in società o enti con scopo di lucro;
deliberare l’ammissione e la cessazione dei soci aggregati, in conformità all’accordo nazionale di cui all’art.12; nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione;
deliberare la costituzione in giudizio dell’Associazione autorizzando il Presidente ai connessi adempimenti;
deliberare iniziative e sanzioni da intraprendere e/o comminare ad associati inadempienti;
deliberare in ordine alla nomina e risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore;
formulare al Consiglio Generale le proposte per la determinazione della misura dei contributi dovuti dalle imprese associate e le modalità della loro riscossione, nonché per l’accordo di collegamento e doppio inquadramento delle imprese associate, con Confindustria Emilia;
sottoporre al Consiglio Generale la proposta di regolamento del Gruppo Giovani, se costituito.
Il Consiglio di Presidenza delibera e esprime pareri in merito ad ogni altra materia a esso demandata da norme del presente Statuto.
Art. 25 Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi
Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo, con indicazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta ogni tre mesi, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.
In caso di inerzia del Presidente protratta da sette a dieci giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, è prevista l’autoconvocazione del Consiglio Generale su richiesta di almeno 1/4 dei componenti.
Le convocazioni sono fatte mediante avviso scritto, fax o posta elettronica certificata, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza, le convocazioni sono trasmesse a mezzo fax o posta elettronica certificata con preavviso di almeno tre giorni. Gli avvisi dovranno contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di 1/3 dei componenti.
Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese, e in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto.
Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Direttore che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.
Art. 26 Presidente – Elezione, durata e attribuzioni
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci ordinari su proposta del Consiglio Generale, dura in carica 4 anni e può essere rieletto nella medesima carica per un ulteriore mandato.
Per l’elezione del Presidente opera la Commissione di designazione, seguendo la procedura prevista all’art. 27 dello Statuto.
Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Egli ha, inoltre, titolo a costituirsi in giudizio a tutela dell’Associazione, su delibera del Consiglio di Presidenza.
In caso di assenza o di impedimento che determini la necessità di sostituire il Presidente in via definitiva, lo stesso è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato Vicario o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.
Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale.
Spetta in particolare al Presidente di:
convocare l’Assemblea, il Consiglio Generale ed il Consiglio di Presidenza, anche in via d’urgenza, presiederne le riunioni e provvedere per l’attuazione delle relative decisioni;
rappresentare l’Associazione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
rappresentare l’Associazione nel Consiglio di Presidenza di Confindustria Emilia;
intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell’Associazione;
adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell’attività dell’Associazione;
sovraintendere all’ordinamento dei servizi dell’Associazione e a tutti gli atti amministrativi;
provvedere con il Direttore, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria dell’Associazione;
curare che tutti gli atti dell’Associazione siano compiuti a norma del presente Statuto e degli eventuali collegati regolamenti;
in casi straordinari di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detti Organi nella loro prima riunione utile;
proporre al Consiglio Generale le nomine negli enti esterni;
assumere e licenziare personale dell’Associazione ad eccezione del Direttore, definendone congiuntamente a questi e, su sua proposta, i livelli retributivi e di inquadramento.
Art. 27 Commissione di Designazione
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Collegio dei Probiviri, individua sei candidature per la composizione della Commissione di designazione; fra le sei candidature si sorteggiano i tre nominativi dei componenti della Commissione di designazione che procederà alla consultazione degli associati finalizzata all’elezione del Presidente e della sua lista (composta dai due Vice Presidenti e dal Tesoriere) per il quadriennio 2022-2026 con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione degli associati.
I tre membri della Commissione di designazione vengono individuati garantendo, nello svolgimento del sorteggio, una composizione paritaria fra imprenditori espressione dei territori di Bologna, Ferrara e Modena.
Nominata la Commissione, quest’ultima entro una settimana, procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo tra due e sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni.
All’elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e del Tesoriere, si procede attraverso la presentazione di liste, secondo le seguenti modalità:
entro la prima settimana dall’insediamento, la Commissione, con apposita comunicazione ai soci ordinari, sollecita l’invio delle liste;
la lista, che deve essere presentata dal candidato alla carica di Presidente di ANCE EMILIA, deve indicare: il candidato alla carica di Presidente, i due candidati alla carica di Vice Presidenti, il candidato alla carica di Tesoriere;
la lista deve essere depositata presso la sede legale di ANCE EMILIA entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto a);
unitamente alla lista il candidato alla carica di Presidente deve depositare presso la sede legale di ANCE EMILIA: le dichiarazioni con le quali i singoli candidati propongono la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto; un’esauriente informativa sui profili personali e professionali di ciascun candidato;
le liste presentate senza l’osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate; eventuali irregolarità delle liste che riguardano singoli candidati comportano automaticamente l’esclusione dell’intera lista.
La Commissione di designazione al termine delle consultazioni, unitamente alla relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte, individua la lista da presentare al Consiglio Generale qualora siano stati consultati almeno il 30% degli associati e dalla consultazione sia emersa una prevalente preferenza nei confronti di un candidato. Per “prevalente preferenza” si intende la preferenza espressa da almeno 2/3 (due terzi) degli associati consultati. In mancanza di consultazione del 30% degli associati e di “prevalente preferenza”, la Commissione di designazione sottopone al Consiglio Generale le liste per le quali abbia riscontrato una convergenza di consensi pari almeno al 20% degli associati consultati.
Solo nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, la Commissione stessa può costituire di sua iniziativa una lista composta da candidati individuati in considerazione delle indicazioni ricevute dalla base associativa durante le consultazioni e resisi disponibili, da sottoporre al Consiglio Generale.
Il Consiglio Generale, valutate le proposte della Commissione, sottopone all’Assemblea elettiva una sola lista (se sono stati consultati almeno il 30% degli associati ed è stata raggiunta la preferenza espressa dai 2/3 degli associati consultati) o più liste (quelle che hanno raggiunto almeno il 20% dei consensi).
Le scelte assunte dalla Commissione di designazione vengono verbalizzate ed hanno carattere di riservatezza.
Le linee guida per le attività della Commissione di Designazione sono definite in apposito regolamento.
Art. 28 Vice Presidenti
Sono eletti dall’Assemblea (indicati nella lista del Presidente, seguendo la procedura prevista all’art. 27) n. 2 (due) Vice Presidenti, espressione dei due Territori che non esprimono il Presidente. Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti nella medesima carica per un ulteriore mandato.
Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle eventuali deleghe loro assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.
Compete inoltre, la gestione in accordo con il Presidente, di tutte le problematiche relative al Territorio di competenza, connesse con le dinamiche del mercato pubblico e privato delle costruzioni, nonché le relazioni con le Amministrazioni e Istituzioni pubbliche locali e la gestione degli enti bilaterali.
Art. 29 Commissioni Consultive per materia o territoriali
Nell’ambito di ANCE EMILIA possono essere costituite Commissioni Consultive per materia (es. lavori pubblici, urbanistica, infrastrutture, ecc.) o territoriali.
La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata ad un Vice Presidente, oppure ad un Coordinatore nominato dal Presidente.
I componenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Generale ai sensi dell’art. 22 lettera d), in applicazione di criteri che assicurino la più ampia partecipazione delle imprese associate e tenendo conto di eventuali candidature pervenute dai soci ordinari.
È compito delle Commissioni elaborare, formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché di formulare pareri al Consiglio di Presidenza.
Art. 30 Il Tesoriere
Il Tesoriere, espressione del territorio di Bologna, è eletto dall’Assemblea (indicato nella lista del Presidente, seguendo la procedura prevista all’art. 27), rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
E’ componente del Consiglio di Presidenza.
Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli artt. 36 e 37.
Art. 31 Il Collegio dei Garanti Contabili
L’Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Garanti contabili, che è composto da tre componenti effettivi, e tra essi il Presidente.
L’Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.
I Garanti contabili durano in carica per quattro anni, e sono rinnovabili per un ulteriore mandato consecutivo.
Qualora alla carica di componenti del Collegio dei Garanti Contabili sia siano nominati professionisti, l’Assemblea, all’atto stesso della nomina, deve determinarne eventuali rimborsi o emolumenti.
Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull’amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.
I Garanti contabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale e, limitatamente alle delibere relative all’approvazione del bilancio, all’Assemblea.
Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.
Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un Revisore ufficiale dei conti eletto dall’Assemblea.
Art. 32 I Probiviri
L’Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, almeno sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.
Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna all’Associazione.
Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie su tematiche associative insorte fra i soci e l’Associazione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.
I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione a pena di irricevibilità del ricorso il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri.
Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell’Associazione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.
Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra tutti i Probiviri eletti dall’Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall’Assemblea, al Presidente del Tribunale di Bologna tra quelli eletti dall’Assemblea.
La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Proboviro di fiducia.
Il rifiuto o l’immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l’automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
L’istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l’automatica soccombenza al giudizio arbitrale.
Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell’Associazione ed al Presidente di ANCE Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione.
In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d’ufficio dallo stesso Collegio.
Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di ANCE Nazionale entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.
I Probiviri eletti dall’Assemblea designano all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che costituiscono il Collegio Speciale dei Probiviri .
Eventuali ricorsi avverso le decisioni dei Probiviri riuniti in Collegio Speciale sono impugnabili davanti ai Probiviri di ANCE Nazionale.
Salva diversa disposizione, al Collegio Speciale dei Probiviri compete l’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione.
Salvo quanto previsto dall’art.17 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dal Collegio Speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati. Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti, adottati dal Collegio Speciale dei Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di ANCE Nazionale.
In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri dell’Associazione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di ANCE Nazionale in funzione surrogatoria.
In tal caso l’eventuale appello avverso la decisione resa dal Collegio giudicante composto dai Probiviri di ANCE Nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di ANCE Nazionale non investiti della vertenza in primo grado.
Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
Art. 33 Gruppo Giovani
Nell’ambito dell’Associazione può essere costituito il Gruppo Giovani imprenditori edili.
Se costituito, il Gruppo è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza.
Il Presidente del Gruppo Giovani è componente del Consiglio di Presidenza.
TITOLO QUARTO: GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE
Art. 34 Direzione
Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Presidenza. Egli sovraintende a tutti gli uffici dell’Associazione e ne coordina le attività.
Egli attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.
Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell’Associazione e conserva i verbali delle riunioni stesse.
Il Direttore propone al Presidente l’assunzione ed il licenziamento del Personale e i relativi livelli di inquadramento retributivo.
Da lui dipende gerarchicamente e disciplinarmente il personale dell’Associazione.
Ha poteri e facoltà di firma connessi con l’espletamento delle proprie funzioni ed attribuzioni statutarie nonché di quelle delegategli dal Presidente.
Il Direttore ha facoltà, per esigenze organizzative o per motivi di impedimento personale, di delegare, d’intesa con il Presidente, di volta in volta, ad un funzionario i compiti di cui sopra, fatta eccezione per i poteri di firma che comportino l’assunzione di obbligazioni dell’Associazione nei confronti dei terzi.
Art. 35 Fondo Comune
Il fondo comune è costituito:
dalle quote e dai contributi di cui all’art. 13;
dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell’Associazione;
dalle rendite e da ogni altra entrata;
dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore di ANCE EMILIA e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell’Associazione stessa.
Alle spese necessarie per il funzionamento dell’Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 36 Amministrazione e Gestione
All’amministrazione del fondo comune dell’Associazione provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere conformemente al bilancio preventivo approvato e agli indirizzi generali del Consiglio di Presidenza.
Alla gestione economico-finanziaria dell’Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea, provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.
Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Tesoriere.
Art. 37 Esercizio finanziario – Bilancio
L’esercizio finanziario dell’Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono redatti dal Tesoriere con il supporto del Direttore in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell’ANCE Nazionale conformemente alle disposizioni di legge, e sono sottoposti all’esame del Consiglio di Presidenza che successivamente li propone al Consiglio Generale dell’Associazione che ne delibera la presentazione all’Assemblea.
All’Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull’attività degli uffici.
Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea che dovrà procedere all’esame ed all’approvazione dei bilanci, il bilancio consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale ai Garanti contabili che ne redigono relazione scritta.
Del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Generale, i soci possono prendere visione, presso la sede dell’Associazione, nella settimana che precede l’Assemblea.
Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell’Assemblea a norma dell’art. 20, alla gestione economico-finanziaria dell’Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea per l’anno precedente con i correttivi deliberati dal Consiglio Generale in funzione della previsione delle entrate.
TITOLO QUINTO: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 Disposizioni Generali
Il presente Statuto e le sue modifiche, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema ANCE, sono approvate dal Consiglio Generale di ANCE Nazionale che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di ANCE Nazionale.
Art. 39 Durata – Scioglimento
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all’Assemblea. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina anche un Comitato di tre liquidatori, ai quali detta le norme per la devoluzione delle attività nette dell’Associazione.
Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
Nel caso di scioglimento finalizzato all’aggregazione tra più Associazioni Territoriali di ANCE Nazionale il quorum deliberativo è di tre quarti dei voti rappresentati in Assemblea.
Art. 40 Entrata in vigore e richiamo allo Statuto dell’ANCE Nazionale
Si dà atto che il presente Statuto è conforme alle Linee Guida per lo Statuto Tipo deliberato dall’Assemblea di ANCE Nazionale del 12 dicembre 2018.
Effettuata con esito positivo la preventiva verifica di conformità da parte del Consiglio Generale dell’ANCE Nazionale ai sensi dell’art. 7, secondo comma, 17° e 18° alinea dello Statuto ANCE Nazionale, il presente Statuto, allegato al progetto di fusione/unificazione di ANCEBOLOGNA, ANCE Ferrara e ANCE Modena, entrerà pienamente in vigore al termine del periodo transitorio previsto dal medesimo, salvo le parti non espressamente derogate dal “Regolamento del Periodo Transitorio” che entrano in vigore a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto di fusione.
In casi straordinari di necessità ed urgenza il Presidente di ANCE Nazionale potrà nominare i rappresentanti del sistema ANCE in seno agli Enti Paritetici territoriali.
Per quanto non previsto nel presente Statuto in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dell’Associazione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell’ANCE Nazionale.