Dal 7 ottobre 2021 al via le nuove regole per il rinnovo periodico conformità anticendio condomini

A partire dal 7 ottobre 2021, tutti i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri rientrano nell’obbligo di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio da ripetere ogni dieci anni.

L’obbligatorietà della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è un adempimento che per gli edifici civili deve essere effettuato tramite un’apposita richiesta ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.

Come precisato dai Vigili del Fuoco, alla scadenza del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), il responsabile dell’attività deve presentare l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 151/2011. Per le attività con scadenza “una tantum” già previste dal D.M. 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’allegato I del nuovo regolamento, la presentazione dell’attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nell’articolo 11 del D.P.R. citato.

Ricordiamo che tra le attività con scadenze “una tantum”, elencate all’allegato 1 del D.P.R. 151/2011, rientrano:

  • 6 – reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 Mpa;
  • 7 – centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
  • 8 – oleodotti con diametro superiore a 100 mm;
  • 64 – centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti;
  • 71 – aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
  • 72 – edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato;
  • 77– edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.

A seconda della data di rilascio del certificato di prevenzione incendi, il D.P.R. per queste attività ha infatti fissato tre ultimatum per la presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico. L’ultima scadenza, valida per i CPI rilasciati tra il 1° gennaio 2000 e il 7 ottobre 2011, è il 7 ottobre 2021 (data in cui il D.P.R. 151 compie dieci anni).

Con l’attestazione di rinnovo periodico si dichiara l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio e il corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione previsti dalle norme. La pratica deve anche contenere un’asseverazione, a firma di professionista antincendio (iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno), con cui si attesta l’efficienza e la funzionalità degli impianti di protezione attiva, come la rete di idranti. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, se presenti, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco.

Va ricordato che, indipendentemente dalla scadenza di 10 anni, se si effettuano lavori che introducono modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio o considerate sostanziali da specifiche norme tecniche, ricorre l’obbligo di presentazione della SCIA antincendio, preceduta, per gli edifici di altezza superiore a 32 metri, dall’esame del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco qualora vi sia un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente accertate. Se le modifiche non sono rilevanti ai fini antincendio e non sono considerate sostanziali, è comunque necessario documentarle al Comando all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico. L’obbligo di avviare nuovamente le procedure antincendio ricorre dunque «ogni qualvolta sopraggiunga una modica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate» e in tutte le casistiche elencate nell’allegato IV al D.M. 7 agosto 2012. L’allegato, tra l’altro, classifica come rilevanti le modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali, nonché le modifiche sostanziali della compartimentazione antincendio e dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica. Anche l’installazione di un impianto fotovoltaico va considerata come modifica sostanziale.

Oltre alla data del 7 ottobre, ce n’è un’altra importante: il 30 giugno 2022 scade il termine entro cui i condomìni di altezza antincendio superiore a 12 metri devono attuare idonee misure organizzativo-gestionali finalizzate ad affrontare un’eventuale emergenza causata dallo scoppio di un incendio, nonché a mantenere le condizioni di sicurezza nelle parti comuni. Più in generale, si tratta degli adempimenti introdotti dal Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale sono state modificate le norme sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (D.M. 246 del 1987). La scadenza per portarli a termine, fissata in origine al 6 maggio 2020, slitta al 30 giugno del prossimo anno per l’effetto combinato della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 e della disposizione contenuta nel D.L. Agosto (D.L. 104 del 2020) che ha agganciato l’iniziale termine del 6 maggio 2020 alla chiusura dello stato pandemico.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore