Pubblicato il Decreto Legge n. 88/2023 c.d. DL RICOSTRUZIONE contenente le disposizioni urgenti per la Ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione

Facciamo seguito alla nostra circolare n.398-23, per segnalare la pubblicazione del Decreto Legge 5 luglio 2023, n. 88, c.d. DL Ricostruzione, recante “Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023”, entrato in vigore dal 6 luglio 2023.

Il provvedimento disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché le procedure da seguire per ottenere il rimborso dei danni subiti da parte dei soggetti privati e imprese.

Di seguito, le principali disposizioni di interesse del decreto:

  1. Art. 2 – COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE: l’articolo 2 prevede la nomina di un Commissario Straordinario per la ricostruzione (in carica sino al 30 giugno 2024), il quale provvede mediante ordinanze che possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge.
  2. Art. 3 – ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE, COMPITI E FUNZIONI DELLA CABINA DI COORDINAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE: la previsione istituisce una Cabina di Coordinamento per la Ricostruzione, presieduta dal Commissario Straordinario.
  3. Art. 4 – ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE.
  4. Art. 5/ Art. 6 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA: sono erogati i contributi fino al 100 % delle spese occorrenti comunque nei limiti delle risorse disponibili per le seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi metereologici, quali oggetto di contributi:
    • riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
    • gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
    • delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi al fine di garantirne la continuità.

Ai fini dell’erogazione dei rimborsi, il decreto prevede la necessaria riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi. L’istanza di concessione dei contributi deve essere presentata dai soggetti legittimati al Comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo ove necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato.

Per l’istruttoria delle relative pratiche si rimanda alla circolare in oggetto.

  1. Art.7 – RICOSTRUZIONE PUBBLICA: la disposizione disciplina il finanziamento degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture pubbliche, per i quali si prevede la predisposizione di diversi piani speciali approvati dal Commissario Straordinario. Essa prevede, inoltre, l’applicazione del modello semplificazioni “PNRR”.

Gli interventi di ricostruzione riguarderanno:

  • immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, infrastrutture sportive, strutture edilizie delle università e delle istituzioni di formazione artistica, etc;
  • opere di difesa del suolo, impianti pubblici di bonifica, per la difesa idraulica e l’irrigazione;
  • archivi, musei e biblioteche;
  • edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuate come cappelle private;
  • 5 piani speciali per le opere pubbliche, che saranno approvati dal Commissario Straordinario entro 2 mesi dalla nomina, acquisita l’intesa con le regioni interessate, che verranno sentite entro 15 giorni.