Prodotti da costruzione, dal 28 ottobre installazioni solo con «bollino» antincendio europeo

Dal 28 ottobre 2023, non sarà più possibile installare prodotti omologati nelle 80 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: ad essere interessate al cambiamento sono le attività elencate nel “Regolamento di prevenzione incendi”, il d.P.R. n.151 del 2011, tra cui i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri, gli uffici con oltre 300 presenze, le scuole con più di 100 occupanti, i locali per lo spettacolo e gli impianti sportivi con capienza superiore a 100 persone o superficie lorda maggiore di 200 mq, gli alberghi e le strutture sanitarie con più di 25 posti letto, le attività commerciali con superficie superiore a 400 mq, le autorimesse che superano i 300 mq e tante attività produttive e industriali.

L’omologazione e le classi italiane di reazione al fuoco restano attive per i soli materiali quali gli imbottiti, le tende, i bedding, e per i prodotti con marchio CE, la cui classe di reazione al fuoco europea è riportata nella dichiarazione di prestazione, poichè sono svariate le categorie di prodotti per le quali si applica la transizione al regime europeo, tra l’altro non sempre individuabili con certezza. Vi rientrano, ad esempio, i canali di ventilazione, i pavimenti sopraelevati, le grandi lastre di ceramica per pavimentazioni dotate di una rete di rinforzo sul retro o altre particolari stratificazioni, i rivestimenti di pareti imbottite, tanti altri prodotti che derivano dall’accoppiamento di più materiali e, probabilmente, anche alcune tipologie di pannelli sandwich.

I progettisti, i direttori dei lavori e le imprese devono prestare attenzione se intendono inserire i prodotti da costruzione per i quali non esiste ancora una norma armonizzata e non è stato emanato il cosiddetto Documento di Valutazione Europea (EAD) per il rilascio delle Valutazioni Tecniche Europee (ETA) in attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

C’è anche un’altra data da ricordare: il 27 aprile 2023, perché ai fini dell’installazione nelle attività “soggette”, i prodotti da costruzione con omologazione e prestazioni di reazione al fuoco espresse in classi italiane potevano essere immessi sul mercato solo fino a tale data. Significa che, indipendentemente dalla scadenza del 28 ottobre, non è possibile installare un prodotto da costruzione con classe di reazione al fuoco italiana in un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi se è stato commercializzato dopo il 27 aprile.

Se si intende installare un prodotto da costruzione che non può essere marcato CE in un’attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, dal 28 ottobre bisogna stare attenti perché il certificato di classificazione deve essere rilasciato conformemente ai metodi di prova della norma europea 13501-1 e la classe di reazione al fuoco deve essere identificata conformemente alle classi europee e non a quelle italiane (espresse per i materiali non imbottiti dai numeri da zero a cinque). Il sistema europeo prevede sette classi principali identificate con una lettera.

Va ricordato che il D.M. 14 ottobre 2022 ha anticipato il divieto di installazione dei prodotti da costruzione omologati in classi italiane negli involucri delle attività soggette. Tale divieto è infatti diventato operativo sin dal 27 ottobre 2022 (data di entrata in vigore del Dm 14 ottobre 2022). Inoltre, il fabbricante deve redigere la dichiarazione di conformità indicando il codice di riferimento al correlato certificato di classificazione. La certificazione del prodotto decade qualora il materiale subisca una qualsiasi modifica rispetto al prototipo certificato ed è valida fino a quando non cambia la normativa di prova o di classificazione vigente al momento del rilascio della certificazione stessa. Più nel dettaglio, ai fini della produzione, la validità della certificazione rilasciata per i prodotti non marcabili CE decade al termine del periodo di coesistenza della norma armonizzata. La certificazione rimane utilizzabile, limitatamente ai prodotti già immessi sul mercato entro il termine di coesistenza, ai fini dell’impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.