Ordinanza n. 8/2024 della ricostruzione post-sisma Emilia: nuova proroga dei termini e disposizioni di raccordo con la disciplina del superbonus rafforzato per le pratiche MUDE

Facciamo seguito alla nostra circolare n.350-24 per segnalare ai nostri Associati che la Struttura Commissariale ha approvato la nuova Ordinanza n. 8/2024 della ricostruzione post-sisma Emilia con la quale sono state introdotte nuove disposizioni relative alle pratiche MUDE ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, come segue:

  1. Proroga per le pratiche mude non ancora concluse (art. 2)

Per tutte le pratiche non ancora concluse, per le quali alla data della pubblicazione dell’ordinanza non si sia proceduto al deposito del SAL finale e per le quali non sia già intervenuto un provvedimento di revoca del contributo sisma, il nuovo termine straordinario di completamento è stabilito al 31/12/2025.

Sono fatte salve proroghe già concesse ai sensi della previgente disciplina, che abbiano disposto termini di completamento superiori a quelli previsti dalla presente ordinanza, così come tutte le istanze per le quali il termine ultimo di completamento definito in via ordinaria risulti successivo al termine del 31/12/2025.

  1. Termini per la presentazione della documentazione a saldo (art. 4)

Il termine massimo per il completo deposito della documentazione a saldo, se richiesto il relativo contributo riferito al caro materiali, è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata di agibilità; ove tale data sia anteriore all’entrata in vigore della presente ordinanza, il termine è stabilito in 90 giorni dalla data di pubblicazione di tale provvedimento.

In caso di mancato rispetto dei termini indicati, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni (a fronte, comunque, dell’agibilità dell’edificio e della sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro) procede alla rideterminazione del contributo a saldo in misura pari all’importo dei SAL complessivamente già erogati compresi eventuali anticipi, purché siano stati contabilizzati lavori ammessi a contributo per importi tali da consentire la compensazione di detto anticipo.

Qualora vengano accertate carenze nella documentazione prodotta per la richiesta di saldo, il Comune richiede, per una sola volta, le necessarie integrazioni che devono essere prodotte, in un’unica soluzione, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La disposizione si applica per tutte le richieste di saldo depositate dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

  1. Disposizioni di raccordo con la disciplina del Superbonus e del Superbonus rafforzato (art. 7)

Nel caso in cui il beneficiario intenda accedere, in alternativa al contributo del Commissario, al cosiddetto “Superbonus rafforzato” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 119, comma 4ter) può presentare apposita istanza al Comune, che è tenuto a rilasciare corrispondente attestazione di rinuncia, entro 30 giorni dal deposito della medesima istanza e dall’avvenuta restituzione delle somme eventualmente già percepite, provvedendo altresì alla revoca del contributo.