Convertito in legge il DL Semplificazioni Bis

Il Decreto-Legge 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 e in vigore dal 31 luglio 2021, contiene norme in materia di transizione energetica, appalti, Superbonus 110%, innovazione tecnologica, transizione digitale, silenzio-assenso. Qui sotto, una carrellata ‘veloce’ sulle principali misure che interessano i professionisti e il settore edilizia contenute nel testo definitivo del DL 77/2021, riportato in allegato.

Semplificazione ambientale, energetica e del Superbonus 110%

Il PNRR attribuisce 70 miliardi alla transizione energetica, tra fondi europei e fondi aggiuntivi nazionali.

Le disposizioni recate dagli Articoli 17-28 del Decreto-Legge si propongono principalmente di semplificare e velocizzare la transizione energetica e la Green economy.

VIA nazionale veloce
Il provvedimento, all’Articolo 20, dimezza i tempi per il rilascio della VIA (valutazione di impatto ambientale): dagli attuali 360 giorni della procedura ordinaria ai 175 giorni della procedura veloce (al netto dei tempi a favore del proponente).

Green economy ed energie rinnovabili
L’obiettivo è contribuire agli obiettivi europei di decarbonizzazione e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare (Articoli da 30 a 32 quater) attraverso la semplificazione delle pratiche autorizzative con riferimento:

  • alle fonti rinnovabili (impianti eolici, fotovoltaici, geotermici, biogas);
  • alle infrastrutture energetiche;
  • agli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica (in particolare quelli di piccole dimensioni).

Superbonus 110% ed efficientamento energetico degli edifici
Gli Articoli 33 ed 33-bis dispongono che:

  • tutti gli interventi che rientrano nel Superbonus (compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti) potranno essere realizzati con una semplice comunicazione al Comune, asseverata dal tecnico (CILA-Superbonus). Sono esclusi solo gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Nella CILA dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento (data di rilascio, etc.) che ha legittimato l’immobile oggetto. Per gli edifici più risalenti è sufficiente dichiarare che la costruzione dell’immobile è stata completata prima del 1° settembre 1967.
  • non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo. In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica).
  • ulteriori novità, introdotte dal Parlamento, riguardano la massima semplificazione per gli interventi in edilizia libera, per i quali basterà una semplice descrizione. Non sarà necessario neanche presentare l’agibilità, dato che gli interventi previsti dal superbonus migliorano l’efficientamento energetico e quello antisismico;
  • sarà sufficiente presentare a qualsiasi comune, in tutta Italia, un modulo unico CILAS, per la comunicazione dei lavori per il superbonus (CILA-Superbonus). Il modulo verrà approvato definitivamente nella seduta della Conferenza Unificata del 4 agosto 2021.

Semplificazione delle procedure di appalto

Il decreto contiene importanti misure di semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture che sono state ulteriormente implementate nel corso dell’esame parlamentare. Si tratta, in particolare, di norme che mirano a ridurre i tempi delle procedure di gara e a semplificare gli oneri in capo agli operatori economici.

Rafforzamento del silenzio assenso e dei poteri sostitutivi

Il decreto contiene importanti misure per rendere più veloci e certe non solo le procedure del PNRR, ma anche quelle della vita quotidiana di cittadini, professionisti e imprese e assicurare piena effettività a strumenti da tempo esistenti, come il silenzio assenso e il potere sostitutivo.

 

 

 

Fonte: INGENIO